STATUTO
Art. 1 - Denominazione e sede
1. E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 eseguenti del
Codice Civile denominata "Dog's Angels Associazione Sportiva Dilettantistica", in sigla anche
"Dog's Angels" con sede in Borbiago di Mira (VE) via Botte n.62.
Art. 2 - Scopo
1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto.
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica di
sport cinofili riconosciuti come l'Agility e l'Utilità e Difesa mediante la gestione di ogni
forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a
promuovere la conoscenza e la pratica delle attività sportive cinofile. Per il miglior
raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di
gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate
alla pratica delle attività cinofile nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio,
l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva cinofila.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e
gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e
dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle
strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive
imposte dalla Legge, dal CONI e dal CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale settore
Cinofilia) e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi
competenti del CSEN dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che la CSEN
dovesse prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività
sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei
Regolamenti nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
6. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti
tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con il diritto di voto nelle
associazioni affilianti.
Art. 3 - Durata
1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.
Art. 4 - Domanda di ammissione Soci
1. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo
stesso e ai diritti derivanti.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne
tacciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono da parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda
su apposito modulo.
4. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto delle presentazione della
domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del
Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è
ammesso appello all'Assemblea generale.
5. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno
essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la
domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde
verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 5 - Diritti dei Soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione
nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà
automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il
raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di Socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la
sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 6 — Decadenza dei Soci
1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a. dimissione volontaria
b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della
quota associativa
e. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli
entro e fuori dell'Associazione, o che. con la sua condotta, costituisce ostacolo al
buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato
dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il
Socio interessato, si procederà in contradditorio con l'interessato ad una disamina degli
addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento
dell'Assemblea.
3. L'Associato radiato non può essere più ammesso.
Art. 7 - Organi
1. Gli organi sociali sono:
a. l'Assemblea generale dei Soci
b. il Presidente
e. il Consiglio Direttivo
Art. 8 - Assemblea
1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quanto è regolarmente convocata e costituita
rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate
obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di
impugnazione previsto dalla Legge.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una
volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal
Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata
con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il
pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto
dovuto del Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea non dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o. comunque, in
luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
Art. 9 - Diritti di Partecipazione
1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli
Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli
Associati maggiorenni.
2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
Associato.
Art. 10 - Compiti dell’Assemblea - Deliberazioni
1. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione
nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi
direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e da i rapporti della stessa che non rientrino
nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo
esame.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenta di
almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e
in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno
voto.
3. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli
Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti degli Associali.
Art. 11 Convocazione - Procedure Assemblea
1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante
affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati
a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanze e l'elenco della materia da
trattare.
2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera
raccomandata spedita ai Soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza
o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata
dalla maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da
un notaio.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal
Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo
a garantire la massima diffusione.
Art. 12 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione, Esso è composta da
almeno tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo una volta eletto
nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e/o Dirigente responsabile, ed il
Segretario con funzioni di tesoriere. II Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i
suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno
la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci e/o amministratori in regola con il pagamento
delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società
ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva
dilettantistica, non abbiano riportato condanne passati in giudicato per delitti non colposi e
non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive
Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi
non superiori ad un anno.
3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo
atte a garantirne la massima diffusione.
4. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle
decisioni assunte dall'Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari
dagli Organi del CSEN superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo di
inibizione non possono ricoprire cariche sociali.
Art. 13 - Dimissioni
1. Se per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più
consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per
surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o
per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se
ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
b. deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario compresa la stipula di contratti
sponsorizzazione,
e. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
d. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e
convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
e. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
f. adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
g. attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei
Soci.
Art. 16 - II Presidente
1. 11 Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione.
Art. 17 - II Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile
1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte
dal Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile.
Art. 18-II Segretario
1. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige
i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere, cura l'amministrazione
dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei
pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 19 - II rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia
preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto
consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con
separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività
istituzionale ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto
del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati contestualmente
alla convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione
Art. 20 - Anno sociale
1. L'esercizio sociale ha durata di un anno, con inizio 01 gennaio e termine il 31 dicembre
successivo
Art. 21 - Patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal
Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazione, da lasciti e donazioni, dai proventi
derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
Art. 22 - Libri sociali
1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:
a. il libro Soci
b. il libro verbale delle Assemblee
e. il libro verbali del Consiglio Direttivo
2. I libri sociali, rilegati e con le pagine numerate progressivamente, devono essere conservati
nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il
Presidente ed il Segretario.
Art. 23 - Clausola compromissoria
1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero
tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale
composto da tre arbitri, che verranno nominati uno da ciascuna parte ed il terzo. Presidente
del collegio, dai due così nominati. La parte che ritenesse di promuovere l'arbitrato
comunicherà all'altra, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il nome
dell'arbitro. La parte che ha ricevuto tale comunicazione dovrà a propria volta entro trenta
giorni comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte il
nominato. In caso di disaccordo tra i due arbitri nella nomina del terzo, ovvero in caso di
mancata nomina dell'arbitro nel termine di cui sopra provvederà la CCIAA di Venezia.
L'arbitrato sarà irrituale ma secondo diritto, e la decisione arbitrale verrà considerata come
manifestazione della propria volontà contrattuale e a verrà rispettata come tale ai sensi
delPart. 1372 del Codice Civile.
2. L'Associazione ed i suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la
risoluzione di controversi tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o
associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi del CSEN ovvero
nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art.806 e seguenti del Codice di
Procedura Civile, sempre che si tratti di controversie per le quali la Legge non escluda la
compromettibilità in arbitri.
Art. 24 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata
in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di
almeno i tre quarti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per
oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei
Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la
nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a
destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge, ad altre
organizzazioni con finalità sportive.
3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in
solido tra loro il Presidente e membri del Consiglio Direttivo della Società, delle
obbligazioni assunte dalla Società verso i CSEN e i suoi Organi, verso le Società e i terzi
affiliati o tesserati.
Art. 25 - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto da! presente Statuto si applicano le norme di legge,
le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei
regolamenti del CSEN, cui l'associazione è affiliata.
2. L'Associazione si obbliga a trasmettere il presente statuto nonché ogni relativa modifica o
integrazione al CONI, secondo le modalità e procedure stabilite con delibera del Consiglio
nazionale del CONI. Essa si impegna, altresì, a richiedere il riconoscimento ai fini sportivi
al CONI e di affiliazione secondo le modalità e procedure stabilite con delibera del
Consiglio nazionale del CONI richiedendo l'iscrizione nel registro delle società e
associazioni sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI, se interessata all'ottenimento
dei fonudi pubblici.
Art. 1 - Denominazione e sede
1. E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 eseguenti del
Codice Civile denominata "Dog's Angels Associazione Sportiva Dilettantistica", in sigla anche
"Dog's Angels" con sede in Borbiago di Mira (VE) via Botte n.62.
Art. 2 - Scopo
1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto.
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica di
sport cinofili riconosciuti come l'Agility e l'Utilità e Difesa mediante la gestione di ogni
forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a
promuovere la conoscenza e la pratica delle attività sportive cinofile. Per il miglior
raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di
gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate
alla pratica delle attività cinofile nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio,
l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva cinofila.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e
gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e
dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle
strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive
imposte dalla Legge, dal CONI e dal CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale settore
Cinofilia) e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi
competenti del CSEN dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che la CSEN
dovesse prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività
sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei
Regolamenti nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
6. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti
tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con il diritto di voto nelle
associazioni affilianti.
Art. 3 - Durata
1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.
Art. 4 - Domanda di ammissione Soci
1. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo
stesso e ai diritti derivanti.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne
tacciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono da parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda
su apposito modulo.
4. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto delle presentazione della
domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del
Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è
ammesso appello all'Assemblea generale.
5. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno
essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la
domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde
verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 5 - Diritti dei Soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione
nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà
automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il
raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di Socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la
sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 6 — Decadenza dei Soci
1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a. dimissione volontaria
b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della
quota associativa
e. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli
entro e fuori dell'Associazione, o che. con la sua condotta, costituisce ostacolo al
buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato
dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il
Socio interessato, si procederà in contradditorio con l'interessato ad una disamina degli
addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento
dell'Assemblea.
3. L'Associato radiato non può essere più ammesso.
Art. 7 - Organi
1. Gli organi sociali sono:
a. l'Assemblea generale dei Soci
b. il Presidente
e. il Consiglio Direttivo
Art. 8 - Assemblea
1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quanto è regolarmente convocata e costituita
rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate
obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di
impugnazione previsto dalla Legge.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una
volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal
Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata
con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il
pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto
dovuto del Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea non dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o. comunque, in
luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
Art. 9 - Diritti di Partecipazione
1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli
Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli
Associati maggiorenni.
2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
Associato.
Art. 10 - Compiti dell’Assemblea - Deliberazioni
1. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione
nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi
direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e da i rapporti della stessa che non rientrino
nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo
esame.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenta di
almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e
in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno
voto.
3. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli
Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti degli Associali.
Art. 11 Convocazione - Procedure Assemblea
1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante
affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati
a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanze e l'elenco della materia da
trattare.
2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera
raccomandata spedita ai Soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza
o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata
dalla maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da
un notaio.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal
Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo
a garantire la massima diffusione.
Art. 12 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione, Esso è composta da
almeno tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo una volta eletto
nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e/o Dirigente responsabile, ed il
Segretario con funzioni di tesoriere. II Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i
suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno
la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci e/o amministratori in regola con il pagamento
delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società
ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva
dilettantistica, non abbiano riportato condanne passati in giudicato per delitti non colposi e
non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive
Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi
non superiori ad un anno.
3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo
atte a garantirne la massima diffusione.
4. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle
decisioni assunte dall'Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari
dagli Organi del CSEN superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo di
inibizione non possono ricoprire cariche sociali.
Art. 13 - Dimissioni
1. Se per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più
consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per
surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o
per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se
ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
b. deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario compresa la stipula di contratti
sponsorizzazione,
e. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
d. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e
convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
e. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
f. adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
g. attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei
Soci.
Art. 16 - II Presidente
1. 11 Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione.
Art. 17 - II Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile
1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte
dal Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile.
Art. 18-II Segretario
1. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige
i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere, cura l'amministrazione
dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei
pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 19 - II rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia
preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto
consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con
separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività
istituzionale ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto
del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati contestualmente
alla convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione
Art. 20 - Anno sociale
1. L'esercizio sociale ha durata di un anno, con inizio 01 gennaio e termine il 31 dicembre
successivo
Art. 21 - Patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal
Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazione, da lasciti e donazioni, dai proventi
derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
Art. 22 - Libri sociali
1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:
a. il libro Soci
b. il libro verbale delle Assemblee
e. il libro verbali del Consiglio Direttivo
2. I libri sociali, rilegati e con le pagine numerate progressivamente, devono essere conservati
nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il
Presidente ed il Segretario.
Art. 23 - Clausola compromissoria
1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero
tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale
composto da tre arbitri, che verranno nominati uno da ciascuna parte ed il terzo. Presidente
del collegio, dai due così nominati. La parte che ritenesse di promuovere l'arbitrato
comunicherà all'altra, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il nome
dell'arbitro. La parte che ha ricevuto tale comunicazione dovrà a propria volta entro trenta
giorni comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte il
nominato. In caso di disaccordo tra i due arbitri nella nomina del terzo, ovvero in caso di
mancata nomina dell'arbitro nel termine di cui sopra provvederà la CCIAA di Venezia.
L'arbitrato sarà irrituale ma secondo diritto, e la decisione arbitrale verrà considerata come
manifestazione della propria volontà contrattuale e a verrà rispettata come tale ai sensi
delPart. 1372 del Codice Civile.
2. L'Associazione ed i suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la
risoluzione di controversi tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o
associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi del CSEN ovvero
nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art.806 e seguenti del Codice di
Procedura Civile, sempre che si tratti di controversie per le quali la Legge non escluda la
compromettibilità in arbitri.
Art. 24 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata
in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di
almeno i tre quarti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per
oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei
Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la
nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a
destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge, ad altre
organizzazioni con finalità sportive.
3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in
solido tra loro il Presidente e membri del Consiglio Direttivo della Società, delle
obbligazioni assunte dalla Società verso i CSEN e i suoi Organi, verso le Società e i terzi
affiliati o tesserati.
Art. 25 - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto da! presente Statuto si applicano le norme di legge,
le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei
regolamenti del CSEN, cui l'associazione è affiliata.
2. L'Associazione si obbliga a trasmettere il presente statuto nonché ogni relativa modifica o
integrazione al CONI, secondo le modalità e procedure stabilite con delibera del Consiglio
nazionale del CONI. Essa si impegna, altresì, a richiedere il riconoscimento ai fini sportivi
al CONI e di affiliazione secondo le modalità e procedure stabilite con delibera del
Consiglio nazionale del CONI richiedendo l'iscrizione nel registro delle società e
associazioni sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI, se interessata all'ottenimento
dei fonudi pubblici.